Art. 2.
(Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e la tutela del segreto-CIIS).

      1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

      «Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze».